Art. 39a Deflussi discontinui 36
1 I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d’acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi. Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l’autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile. 2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:
3 Nel bacino imbrifero del corso d’acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione. 4 I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell’accumulazione per pompaggio senza modifica della concessione. 36 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). |