Art. 43a Bilancio in materiale detritico 37
1 Il bilancio in materiale detritico di un corso d’acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso. 2 Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:
3 Nel bacino imbrifero del corso d’acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori degli impianti in questione. 37 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). |