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Art. 44 Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali
1 Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un’autorizzazione. 2 L’autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti:
3 Se la falda, per quantità e qualità dell’acqua, si presta alla captazione, l’estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali. |