Art. 48 Competenza esecutiva della Confederazione 40
1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)41 e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati. 3 La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. c); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali. 4 Il Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall’Ufficio federale. 40 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 41 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RO 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |