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Art. 49 Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle acque
1 I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie. 2 A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l’Ufficio federale. 3 La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d’esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati. |