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Legge federale
sulla protezione delle acque
(LPAc)

del 24 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2023)

Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni

Le spe­se de­ri­van­ti da prov­ve­di­men­ti pre­si dal­le au­to­ri­tà per pre­ve­ni­re un pe­ri­co­lo im­mi­nen­te per le ac­que, co­me an­che per ac­cer­ta­re e por­re ri­me­dio a un dan­no, so­no ac­col­la­te a chi li ha cau­sa­ti.