Art. 57 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su:
2 Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell’interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte. 3 Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni. 4 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione e la valutazione dei rilevamenti. 5 I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori. |