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Art. 58 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti. 2 I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all’approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L’inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto. |