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Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico 47
1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. 3 I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. 4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. 47 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). |