Art. 60b Tassa federale sulle acque di scarico 48
1 La Confederazione riscuote dai detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l’indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a, comprese le spese di esecuzione della Confederazione. 2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l’articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell’anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dall’anno civile successivo. 3 La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 9 franchi all’anno per abitante. 4 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della tassa in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2040. 5 I detentori delle stazioni accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure. 48 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). |