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Art. 61a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 52
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di:
2 Le indennità sono accordate se la costruzione o l’acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge. 3 Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili. 52 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). |