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Art. 62b Rivitalizzazione delle acque 63
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque. 2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente. 3 Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse. 4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere. 5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 199864 sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine. 63 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). |