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Art. 63 Condizioni generali per la concessione di indennità 66
Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica. 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). |