|
Art. 64 Studi di base, formazione e informazione
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.67 2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato e per l’informazione della popolazione.68 3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché:
4 Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.70 67 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 32 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 69 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). |