Art.64a Garanzia contro i rischi 71
La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili. 71 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). |