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Art. 68 Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso 82
1 Se l’esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi. 2 La procedura d’espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare. 3 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193083 sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.84 4 La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni. 5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.85 82 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). 84 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 85 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |