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Art. 7 Eliminazione delle acque di scarico
1 Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale. 2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell’autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un’acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l’acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell’autorità cantonale.6 3 I Cantoni provvedono a una pianificazione comunale e, se necessario, a una pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico.7 6 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). 7 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). |