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Art. 76 Eliminazione delle acque di scarico non inquinate 95
I Cantoni provvedono affinché, entro 15 anni a contare dall’entrata in vigore dalla presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l’efficacia. 95 La correzione della CdR dell’AF del 24 ago. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3021). |