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Art. 77 Impianti di deposito per concime di fattoria
I Cantoni stabiliscono il termine per l’adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell’urgenza di ogni singolo caso. Essi vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge. |