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Art. 83b Pianificazione e rapporto
1 I Cantoni pianificano le misure di cui all’articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991102 sulla pesca. 2 I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014. 3 Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate. |