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Art. 65 Finanziamento 72
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno73 limitato nel tempo per l’assegnazione dei contributi.74 2 Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell’articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990©RS_616.1_i®75 sui sussidi. 3 Essa stanzia un credito d’impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l’articolo 64a. 72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). 73 Nuova espr. giusta l’all. n. 8 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 74 Nuovo testo giusta la cifra II n. 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |
