Legge federale
sulla promozione delle attività extrascolastiche
di fanciulli e giovani
(Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)

del 30 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2017)


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Art. 12 Principi

1 Gli aiu­ti fi­nan­zia­ri se­con­do la pre­sen­te leg­ge so­no con­ces­si nei li­mi­ti dei cre­di­ti stan­zia­ti.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le può vin­co­la­re la con­ces­sio­ne di aiu­ti fi­nan­zia­ri all’adem­pi­men­to di cri­te­ri di qua­li­tà.

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