Art. 15 Procedura
1 La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalla legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. 2 Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi. 5 RS 616.1 |