Art. 17 Rifiuto e restituzione di aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono negati o vanno restituiti se:
2 L’istituzione privata o pubblica in colpa può essere esclusa da ulteriori misure di promozione previste dalla presente legge. 3 Se un’istituzione privata si scioglie, è chiesta per l’anno in corso la restituzione pro rata temporis degli aiuti finanziari accordati per la gestione delle strutture e per le attività regolari di cui all’articolo 7. |