Art. 18 Scambio di informazioni e di esperienze
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano in materia di politica dell’infanzia e della gioventù e s’informano reciprocamente sulle attività e sugli sviluppi in questo settore. Se necessario, sono coinvolti i Comuni. 2 La Confederazione promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti operanti nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù. 3 La Confederazione mette a disposizione informazioni su forme collaudate di attività extrascolastiche. |