Art. 22
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG). 2 In occasione del rinnovo integrale della Commissione occorre provvedere affinché almeno un terzo dei membri abbia meno di 30 anni d’età. Se un membro che al momento della nomina aveva meno di 30 anni d’età lascia l’incarico prima della scadenza del mandato, va nominato per quanto possibile un sostituto che abbia meno di 30 anni d’età. 3 La CFIG ha i seguenti compiti:
4 Nell’adempimento dei suoi compiti, la CFIG assicura un giusto equilibrio tra i bisogni di protezione, di promozione e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani. |