Art. 26 Disposizione transitoria
1 Per un periodo di otto anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù. 2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali sono convenuti contrattualmente. Tali accordi contemplano segnatamente gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione. |