Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 4Gruppi destinatari
I gruppi destinatari della presente legge sono:
a.
tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, a partire dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento dei 25 anni d’età;
b.
i giovani fino al compimento dei 30 anni d’età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un’istituzione privata.