Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua 4
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell’offerta di formazione e formazione continua. 4 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |