Legge federale concernente la procreazione con assistenza medicadel 18 dicembre 1998 (Stato 1° settembre 2017) |
Art. 1 Oggetto e scopo
1La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica. 2Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica. 3Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica. |