Legge federale concernente la procreazione con assistenza medicadel 18 dicembre 1998 (Stato 1° settembre 2017)1Gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro si possono conservare solo se:2
2La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Se la coppia interessata ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.4 3Ognuno dei due partner può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso. 4In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro vanno distrutti immediatamente. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 20035 sulle cellule staminali.6 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2007 3641; FF 2013 5041). |