Legge federale
|
Art. 29 Produzione abusiva di embrioni 49
1 Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione in vitro nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza. 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |