Legge federale
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Art. 11 Rapporto sull’operato
1 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 presentano ogni anno un rapporto all’autorità cantonale competente.29 2 Il rapporto informa su:30
3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone. 4 L’autorità cantonale preposta all’autorizzazione trasmette i dati all’Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.32 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |