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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° dicembre 2022)
Art. 15Conservazione di gameti
1 I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono e per la durata massima di cinque anni. Se tale persona ne fa richiesta, la durata di conservazione è prorogata di cinque anni al massimo.36
2 Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.
3 La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.
4 I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).