Legge federale
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Art. 5 Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione 8
Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |