Legge federale
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Art. 6b Disposizioni applicabili della LEGU 15
Ai metodi di procreazione che prevedono l’esame del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni in vitro si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LEGU16:
15 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014 (RU 20173641; FF 20135041). Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022537; FF 20174807). |