Legge federale
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Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina le condizioni d’applicazione all’essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica. 2 Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. 3 Prevede l’istituzione di una Commissione nazionale di etica. |