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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 1Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina le condizioni d’applicazione all’essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.
2 Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell’ingegneria genetica.
3 Prevede l’istituzione di una Commissione nazionale di etica.