Legge federale
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Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro25
1 L’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b è rilasciata soltanto a medici.26 2 I medici devono:27
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |