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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 11Rapporto sull’operato
1 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 presentano ogni anno un rapporto all’autorità cantonale competente.29
la conservazione e l’uso di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro;
f.
il numero degli embrioni in sovrannumero.
3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.
4 L’autorità cantonale preposta all’autorizzazione trasmette i dati all’Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.32
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).