Legge federale
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Art. 12 Vigilanza 33
1 L’autorità preposta all’autorizzazione controlla che:
2 Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all’autorità preposta all’autorizzazione le informazioni e i documenti necessari nonché qualsiasi altro genere di sostegno. 3 L’autorità preposta all’autorizzazione può prendere tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l’uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni. 4 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a finanziare i compiti delegati. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |