le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempiute;
b.
gli obblighi ed eventuali oneri siano rispettati.
2 Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all’autorità preposta all’autorizzazione le informazioni e i documenti necessari nonché qualsiasi altro genere di sostegno.
3 L’autorità preposta all’autorizzazione può prendere tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l’uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni.
4 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a finanziare i compiti delegati.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041).