Legge federale
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Art. 14a
1 L’UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione siano valutati. 2 La valutazione riguarda in particolare:
3 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all’UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione. 4 Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell’interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito. |