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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 14a
1 L’UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge che concernono l’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione siano valutati.
2 La valutazione riguarda in particolare:
a.
la corrispondenza, da un lato, delle indicazioni relative a metodi di procreazione con esame del patrimonio genetico di embrioni al fine di evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave notificate in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 lettera b con, dall’altro, le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;
b.
la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati, nonché dei risultati ottenuti;
c.
i processi nel quadro dell’esecuzione e della vigilanza;
d.
le ripercussioni sulla società.
3 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono tenuti a fornire all’UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione.
4 Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell’interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.