Legge federale
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Art. 17 Sviluppo degli embrioni
1 Durante un ciclo di trattamento, all’esterno del corpo materno può essere sviluppato al massimo il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione con assistenza medica o dell’esame del patrimonio genetico degli embrioni; non possono in ogni caso essere sviluppati più di 12 oociti.45 2 L’embrione deve svilupparsi all’esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell’utero. 3 …46 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). 46 Abrogato dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 20173641; FF 20135041). |