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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 17Sviluppo degli embrioni
1 Durante un ciclo di trattamento, all’esterno del corpo materno può essere sviluppato al massimo il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione con assistenza medica o dell’esame del patrimonio genetico degli embrioni; non possono in ogni caso essere sviluppati più di 12 oociti.45
2 L’embrione deve svilupparsi all’esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell’utero.