Legge federale
|
Art. 18 Consenso e informazione del donatore
1Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell’ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore. 2 Prima del dono di sperma il donatore dev’essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27). |