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Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
del 18 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 19Scelta dei donatori
1 I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.
2Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev’essere avvertito in modo esplicito prima del dono.