Legge federale
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Art. 20 Mediazione di spermatozoi donati
1Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall’articolo 24 capoverso 2. 2 Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l’articolo 22 capoverso 2. |