Legge federale
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Art. 24 Obbligo di documentazione
1 Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile. 2 In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti:
3 In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti:49
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). |